Per non parlare di un altro aspetto sempre più importante oggi giorno e cioè quello delle detrazioni fiscali, diverse a seconda della tipologia di intervento edile.

Nota: L’agenzia delle entrate ha predisposto un’utilissima guida dove vengono evidenziati gli interventi di manutenzione edile, divisi a seconda della tipologia di ristrutturazione.

Andiamo a vedere, adesso, da un punto di vista tecnico, la definizione che da il testo unico in materia di edilizia, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lavori di Manutenzione Ordinaria

Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

A titolo di esempio, rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria:

  • l’efficientamento dell’impiantistica;
  • le tinteggiature delle pareti/soffitti;
  • la verniciatura di porte e garage;
  • l’applicazione di rivestimenti interni ed esterni;
  • l’ impermeabilizzazioni tetti e terrazze;
  • la sostituzione di grondaie e pluviali;
  • la riparazione ringhiere e parapetti.

Lavori di Manutenzione Straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. Sempre che non
vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici
e non comportino
mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga la destinazione d’uso.

A titolo di esempio, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria:

  • la sostituzione degli infissi di forme e misure diverse;
  • la sostituzione sanitari e ristrutturazione servizi igienici;
  • la realizzazione di opere strutturali di pertinenza;
  • la sostituzione della caldaia;
  • il rifacimento di scale recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • la realizzazione o la modifica di tramezzi;
  • interventi di consolidamento strutturale e fondazioni.

Come possiamo vedere, quindi, dal testo normativo emerge che, per le semplici sostituzioni che non generano un miglioramento dell’efficienza o delle prestazioni di impianti e finiture, si parla sempre di manutenzione ordinaria. Quando invece, alla sostituzione, si aggiunge un elemento di innovazione, allora si parla di manutenzione straordinaria.