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ECOBONUS 110%, COME FUNZIONA DETRAZIONE FISCALE, SCONTO IN FATTURA, CESSIONE DEL CREDITO.
LA NOTIZIA DEL GIORNO: APPROVATO IL DECRETO RILANCIO, L’ECOBONUS È LEGGE!

Dal 1° di Luglio è partito il nuovo Ecobonus del 110%, solo che, in assenza della conversione in legge del decreto rilancio, lo strumento dell’Ecobonus è partito col freno a mano tirato. Oggi, 16 Luglio, il Decreto Rilancio è LEGGE. 
A due giorni dalla scadenza del 18 luglio il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento, confermando senza modifiche il testo uscito dalla Camera il 9 luglio.

Con il Decreto Legge n. 34/2020, più noto come Decreto “Rilancio”, parte l’Ecobonus del 110%, valido per tutti gli interventi documentati e rimasti a carico del contribuente per le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SISTEMI D’ACCUMULO, COLONNINE DI RICARICA.

L’Ecobonus del 110% è valido per l’installazione di Impianti Fotovoltaici, Sistemi d’accumulo e colonnine di ricarica per auto elettriche, purchè vengano abbinati ad i seguenti interventi definiti “MASTER”:

  1. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA A FAVORE DELLA TECNOLOGIA IN POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO O LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA;
  2. Interventi di isolamento termico dell’edificio.

Eseguendo gli interventi I e II, possono essere abbinati altri interventi detti “Slave”:

  1. Impianti Fotovoltaici, con tetto di spesa massimo di 48.000 Euro per un limite di 2.400 per kWp, che passa a 1.600 per kWp nel caso di ristrutturazione edilizia;
  2. Sistemi d’accumulo, abbinabili contestualmente o successivamente ad Impianti Fotovoltaici che usufruiscono della Detrazione, alle stesse condizioni e negli stessi limiti d’importo e con un limite di spesa complessivo di Euro 1.000 per kWh di capacità.

Gli Impianti Fotovoltaici che usufruiscono dell’Ecobonus, non dovrebbero accedere al regime di scambio sul posto del GSE (salvo modifiche in fase di conversione del Dl in legge).

Tra i requisiti FONDAMENTALI per l’accesso all’Ecobonus, garantire il superamento di almeno due classi energetiche del fabbricato oggetto d’intervento, attestabile attraverso un APE (Attestato di Prestazione Energetica) Ante-operam Post-operam da parte di un Professionista abilitato.

Per poter garantire in modo sicuro e trasparente l’accesso all’Ecobonus del 110%, è necessario partire da una ANALISI ENERGETICA del fabbricato che sarà oggetto d’intervento, pertanto, per coloro che intedessero valutare la fattibilità d’accesso all’Ecobonus, da portare in Detrazione in 5 anni, è utile fin d’ora poter iniziare con la fase di progettazione dei lavori in modo da arrivare pronti e con le idee chiare ai nastri di partenza!

Il Decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19/05/2020, Serie Generale n. 128,

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ECOBONUS 110%, COME FUNZIONA DETRAZIONE FISCALE, SCONTO IN FATTURA, CESSIONE DEL CREDITO.
LA NOTIZIA DEL GIORNO: APPROVATO IL DECRETO RILANCIO, L’ECOBONUS È LEGGE!

Dal 1° di Luglio è partito il nuovo Ecobonus del 110%, solo che, in assenza della conversione in legge del decreto rilancio, lo strumento dell’Ecobonus è partito col freno a mano tirato. Oggi, 16 Luglio, il Decreto Rilancio è LEGGE. 
A due giorni dalla scadenza del 18 luglio il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento, confermando senza modifiche il testo uscito dalla Camera il 9 luglio.

Con il Decreto Legge n. 34/2020, più noto come Decreto “Rilancio”, parte l’Ecobonus del 110%, valido per tutti gli interventi documentati e rimasti a carico del contribuente per le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SISTEMI D’ACCUMULO, COLONNINE DI RICARICA.

L’Ecobonus del 110% è valido per l’installazione di Impianti Fotovoltaici, Sistemi d’accumulo e colonnine di ricarica per auto elettriche, purchè vengano abbinati ad i seguenti interventi definiti “MASTER”:

  1. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA A FAVORE DELLA TECNOLOGIA IN POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO O LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA;
  2. Interventi di isolamento termico dell’edificio.

Eseguendo gli interventi I e II, possono essere abbinati altri interventi detti “Slave”:

  1. Impianti Fotovoltaici, con tetto di spesa massimo di 48.000 Euro per un limite di 2.400 per kWp, che passa a 1.600 per kWp nel caso di ristrutturazione edilizia;
  2. Sistemi d’accumulo, abbinabili contestualmente o successivamente ad Impianti Fotovoltaici che usufruiscono della Detrazione, alle stesse condizioni e negli stessi limiti d’importo e con un limite di spesa complessivo di Euro 1.000 per kWh di capacità.

Gli Impianti Fotovoltaici che usufruiscono dell’Ecobonus, non dovrebbero accedere al regime di scambio sul posto del GSE (salvo modifiche in fase di conversione del Dl in legge).

Tra i requisiti FONDAMENTALI per l’accesso all’Ecobonus, garantire il superamento di almeno due classi energetiche del fabbricato oggetto d’intervento, attestabile attraverso un APE (Attestato di Prestazione Energetica) Ante-operam Post-operam da parte di un Professionista abilitato.

Per poter garantire in modo sicuro e trasparente l’accesso all’Ecobonus del 110%, è necessario partire da una ANALISI ENERGETICA del fabbricato che sarà oggetto d’intervento, pertanto, per coloro che intedessero valutare la fattibilità d’accesso all’Ecobonus, da portare in Detrazione in 5 anni, è utile fin d’ora poter iniziare con la fase di progettazione dei lavori in modo da arrivare pronti e con le idee chiare ai nastri di partenza!

Il Decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19/05/2020, Serie Generale n. 128,

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